STATUTO
ARTICOLO
– 1
Denominazione
e Territorio
Il
presente Statuto disciplina gli organi e l'attività dell’associazione
cittadina denominata Comitato di Quartiere di Bagnoletto.
Il
Comitato di Quartiere Bagnoletto comprende la zona delineata nella
mappa
facente parte integrante del presente Statuo (all.1).
La
sede del Comitato è ubicata nel Comune di Roma in Via Carlazzo 2
Al
Comitato di quartiere fanno riferimento i seguenti indirizzi:
E-mail: comitato@cdqbagnoletto.it
Sito
internet: www.cdqbagnoletto.it
ARTICOLO
– 2
Finalità
L’associazione
(in seguito solo CdQ) ha come finalità principale la tutela civica ed
ambientale
del quartiere Bagnoletto; si prefigge di migliorare le condizioni di
vita dei
suoi abitanti; non ha alcuno scopo di lucro; è fondato unicamente
sull’attività
gratuita da parte del cittadino. Sulla base dei principi espressi dal
d. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, richiamati nello Statuto Comunale, il CdQ
promuove e
favorisce la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale
attraverso:
1.
l’approfondimento
dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
2.
il
confronto con gli organi elettivi degli enti locali (Regione,
Provincia, Comune
e Municipio) e Statali;
3.
la
formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi
sociali,
urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;
4.
la
promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale,
l’integrazione
sociale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza ai soggetti più
deboli, i
trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la
tutela
dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
5.
il
recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile
interesse
collettivo;
6.
la
collaborazione con altre forme di associazionismo;
7.
il
volontariato in generale.
Per
gli scopi suddetti, il Comitato di Quartiere potrà organizzare e
promuovere
specifiche manifestazioni, gestire contributi di privati e ogni altra
iniziativa ritenuta utile. Potrà stipulare convenzioni con privati ed
enti. Gli
introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le
finalità del
Comitato di Quartiere.
ARTICOLO
- 3
Adesione
1.
Possono
iscriversi al CdQ, in qualità di iscritti, senza distinzione di razza,
sesso,
fede religiosa, indirizzo politico, tutti i cittadini che hanno
compiuto il 16
anno di età, domiciliati nel territorio del quartiere o che svolgono la
loro
attività lavorativa nel quartiere a carattere continuativo o che sono,
comunque,
impegnati nell’ambito di associazioni, di organizzazioni di
volontariato e/o di
realtà sociali operanti nel quartiere;
2.
Chi
intende
iscriversi al Comitato deve manifestare formalmente la volontà di
adesione;
L’iscrizione si perfeziona con il tesseramento e ha durata annuale
rinnovabile
senza nessuna limitazione salvo quanto esplicitato nel punto 6, 7 e 8
del
presente articolo. Le modalità ed i dettagli del tesseramento sono
disposti dal
direttivo in apposito regolamento.
3.
Il
Consiglio
Direttivo, di cui all’art.6, decide sull'ammissibilità degli aspiranti
componenti;
4.
L'iscrizione
al Comitato dà diritto a:
a.
partecipare
alle riunioni dell'Assemblea Generale di cui all’art.5;
b.
essere
chiamato dal Consiglio Direttivo a presiedere o a far parte della
Commissione
Elettorale;
c.
candidarsi
alla carica di componente del Consiglio Direttivo del CdQ;
d.
ogni
altro
diritto eventualmente riservato o riservabile agli iscritti;
5.
I
fondatori
sono coloro che hanno contribuito all'organizzazione e allo sviluppo
del CdQ,
hanno firmato l'atto costitutivo;
6.
A
tutti gli
iscritti compete l'osservanza degli obblighi fissati dal presente
statuto, ed
il diritto alla partecipazione alle iniziative promosse dal CdQ;
7.
La
qualifica
di iscritto si perde per recesso volontario, per decadenza o radiazione
decise,
nel rispetto delle regole dello Statuto, dal Consiglio Direttivo.
8.
Il
recesso, la
decadenza e la radiazione non danno diritto al rimborso delle quote
associative
eventualmente già versate.
Recesso
Ciascun
iscritto può recedere dal CdQ
in ogni momento, previa comunicazione scritta da far pervenire al
Consiglio Direttivo.
Decadenza
II
mancato versamento della quota annuale
determina la decadenza dell'iscritto. II provvedimento di decadenza è
emesso
dal Consiglio Direttivo. Il versamento di quanto dovuto entro 15 giorni
dal
provvedimento di decadenza consente la revoca del provvedimento stesso.
Radiazione
La
qualità di iscritto e, con essa,
l’eventuale incarico ricoperto, si perde, inoltre, nel caso in cui la
persona
non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e
nel caso
in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine del
CdQ. In
questi casi spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento
di
radiazione, che dovrà essere comunicato all’interessato. Alla
radiazione può
essere presentata opposizione scritta e motivata entro 15 giorni dalla
ricezione del provvedimento. Il Consiglio Direttivo, esaminata
l'opposizione,
può revocare il provvedimento di radiazione.
Recesso,
decadenza e radiazione fanno
perdere ogni diritto acquisito previsto nel presente statuto.
ARTICOLO
- 4
Organi
del CdQ
Sono
Organi del CdQ:
·
L'
Assemblea
Generale
·
Il
Consiglio
Direttivo (al cui interno saranno nominati: Il Presidente, il Vice
Presidente;
il Segretario, il Tesoriere);
Tutte
le
cariche sono elettive, hanno durata triennale rinnovabile, non
prevedono
compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese sostenute per incarichi
istituzionali,
su delibera o ratifica del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
- 5
Assemblea
1.
L’Assemblea
è
l'organo deliberativo, formato da tutti gli iscritti al CdQ, da
convocarsi a cura
del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le
convocazioni
dovranno essere eseguite mediante avviso
pubblicato sulle bacheche presenti sul territorio, sul sito internet
del CdQ
oppure via posta elettronica, con preavviso di 15 giorni, salvo
situazioni di
estrema urgenza che non consentano il rispetto di detto termine.
L’avviso di
convocazione dell’assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il
luogo, il
giorno e l’ora di prima e di seconda convocazione. Ad ogni riunione
dell'assemblea
generale si redige verbale dei lavori svolti che verrà esposto nella
sede del CdQ
e pubblicato sul sito internet del medesimo, in modo che, chiunque ne
possa
prendere visione. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario
della seduta nominato nell’occasione.
2.
L'assemblea:
a.
è
aperta ai soli iscritti al CdQ che avranno,
tuttavia, diritto di voto solo se iscritti in regola con il versamento
della
quota annuale;
b.
il
voto in Assemblea può essere espresso anche per
delega scritta, limitatamente a due deleghe per iscritto, fermo
restando per il
delegato e per il delegante, il vincolo di cui al punto a;
c.
determina
gli obiettivi e le iniziative per
realizzarli;
d.
viene
convocata quando il
Consiglio Direttivo, a maggioranza
qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, lo ritenga necessario, oppure
su
richiesta di almeno 1/3 degli iscritti al CdQ in regola con i
versamenti delle
quote, oppure dal Presidente, come previsto dal punto 1 del presente
articolo;
e.
elegge
il Consiglio Direttivo;
f.
delibera
le modifiche allo Statuto e l'eventuale
scioglimento del CdQ;
g.
si
riunisce almeno una volta l'anno, entro i
termini di legge, per l’approvazione dei bilanci preventivo e
consuntivo;
h.
è
validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli
iscritti con
diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è validamente
costituita
qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti o rappresentati;
i.
le
deliberazioni dell’assemblea sono valide quando
risultano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o delegati,
fatta
eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che
devono
essere adottate con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
L’eventuale scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del
patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di
almeno 3/4
degli associati;
j.
le
deliberazioni dell'assemblea, adottate a norma
del presente Statuto, vincolano al loro rispetto tutti gli iscritti,
ancorché
assenti o dissenzienti.
ARTICOLO
- 6
Consiglio
Direttivo
1.
II
CdQ è
retto ed amministrato
dal
Consiglio
Direttivo,
eletto
dall'Assemblea Generale,
nel rispetto dello specifico regolamento di elezione, (all.2)
al presente statuto, di cui fa parte integrante.
2.
E'
composto da un numero dispari di membri
compreso fra 7 e 9, resta
in carica per tre anni e, comunque, per l’ordinaria amministrazione,
fino
all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
3.
Non
possono far parte del Consiglio Direttivo, a
pena di radiazione, gli esponenti di partiti, gli iscritti a partiti,
ad
associazioni assimilabili a partiti e ad organismi politici, eletti o
meno,
nelle istituzioni pubbliche;
4.
Si
riunisce ogni qualvolta si debbano assumere
iniziative atte al perseguimento dei fini istituzionali di cui all’art.
2 o su
richiesta del Presidente, o di almeno tre Consiglieri e comunque,
almeno una volta
l’anno, per deliberare in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo da
presentare all’approvazione dell’Assemblea. Il Presidente, o chi ne fa
le veci,
comunica con ogni mezzo a sua disposizione il luogo, la data, l’ora
della
convocazione e i relativi ordini del giorno.
5.
Nomina
al suo interno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario
e il
Tesoriere con una maggioranza di almeno i due terzi dei componenti e
attribuisce gli eventuali altri incarichi operativi.
6.
Dispone
volta per volta deleghe specifiche in
ordine ad attività ed incombenze coerenti con gli scopi sociali.
7.
Esegue
le deliberazioni dell'Assemblea.
8.
Delibera
l’adesione del CdQ ad altre istituzioni analoghe (ad esempio Gruppi
Zone O,
Consorzi di Autorecupero, Coordinamento e/o consulte dei Comitati di
quartiere,
ecc.) sulle convenzioni tra l’associazione e altri enti e soggetti.
9.
Amministra
le risorse economiche dell’Associazione
ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo,
predisponendo, al
termine di ogni esercizio finanziario, i bilanci preventivo e
consuntivo, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
10.
Delibera
in merito ad ogni atto relativo
all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In
particolare:
§
Propone
all’Assemblea Generale per l’approvazione:
o
Il
bilancio preventivo
o
Il
bilancio consuntivo
o
Le
modifiche allo statuto
o
La
lista dei candidati alle elezioni
o
La
quota di iscrizione annuale
o
Le
fonti di finanziamento
§
Delibera
l’esclusione dei Consiglieri secondo le norme descritte ai successivi
punti da
16 a 18;
§
Delibera
in
ordine alla variazione della sede del CdQ;
§
Delibera
il
regolamento elettorale;
§
Fissa
la data,
il luogo e gli orari delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo, nomina
la Commissione Elettorale;
§
Delibera
l’accettazione o meno di eventuali donazioni, lasciti, proposte di
finanziamento, ecc.
§
Delibera
eventuali spese straordinarie.
11.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
12.
Le
delibere del Consiglio Direttivo sono valide
con un numero di voti pari alla metà più uno degli intervenuti. In caso
di
parità il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente
vale
doppio. Le delibere riguardanti l’accettazione dell’istanza di
iscrizione, le
proposte di decadenza, o radiazione, di uno o più iscritti sono valide
con la
maggioranza della metà più uno di tutti i componenti il Consiglio
Direttivo. La
delibera di un nuovo Statuto richiede una maggioranza dei tre quarti
dei
Consiglieri.
13.
La
prima riunione del Consiglio Direttivo, a
seguito dalle elezioni, è convocata e presieduta dal consigliere che ha
ricevuto più voti, in caso di parità dal consigliere più anziano di età.
14.
Per
ogni riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto
apposito verbale che, fatto salvo il rispetto delle norme sulla
riservatezza delle
informazioni e degli atti nonché della privacy, sarà affisso nella sede
del CdQ
e pubblicato sul sito Internet, in modo che chiunque ne possa prendere
visione.
L’originale verrà custodito dal Segretario.
15.
Le
delibere potranno esser portate a conoscenza
delle autorità interessate attraverso ogni opportuno mezzo di
comunicazione,
ivi compresi, qualora ne ricorrano le circostanze, gli organi di stampa.
16.
I
Consiglieri decadono dalla propria carica, oltre
che nei casi di cui al precedente punto 3, anche in caso di
trasferimento in
altro Quartiere o in caso di mancata partecipazione, senza
giustificazione, a
tre riunioni del Consiglio Direttivo;
17.
Viene
considerato assente il componente del
Consiglio Direttivo che, fatti salvi i casi di estrema urgenza,
abbandona la
riunione prima che sia terminata la discussione dell'argomento posto al
1°
punto dell'ordine del giorno.
18.
Al
Consigliere decaduto, dimissionario, radiato o,
per qualsiasi altro motivo, impedito al proseguimento dell’incarico,
subentra
il primo, per numero di preferenze, dei non eletti.
19.
Nel
caso di assenza di candidati a disposizione,
il Consiglio Direttivo provvederà ad indire nuove elezioni per eleggere
un
consigliere che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio
Direttivo.
20.
Il
Consiglio Direttivo decade quando il numero dei
suoi componenti scende al di sotto delle cinque (5) unità, senza che
siano
possibili le modalità di subentro specificate dai punti 18 e 19 del
presente
articolo.
21.
In
caso di decadenza del Consiglio Direttivo
saranno indette nuove elezioni.
Consiglio
Direttivo
Alle
riunioni
del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola e di voto solo i
Consiglieri.
Se il Presidente lo ritiene opportuno, può dare la parola ad altri
presenti,
iscritti o non iscritti al CdQ, in via straordinaria. Tutti i
cittadini, anche
se non iscritti, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, salvo
nel
caso di deliberare in ordine a particolari e delicate situazioni (come
ad es: ammissioni,
recessi od espulsioni di iscritti al CDQ, azioni che richiedono per la
loro
riuscita, riservatezza precauzionale).
ARTICOLO
- 7
Presidente
E’
nominato tra
i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque
non oltre
la consigliatura, è rieleggibile.
II
Presidente
ha la rappresentanza legale dell'Associazione; sovrintende e coordina
le varie
attività, provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria
amministrazione,
esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede il
Consiglio
Direttivo e l'Assemblea dei Soci; rappresenta
il CdQ di
fronte ai terzi e
nelle relazioni esterne.
In caso di assenza o impedimento la
rappresentanza spetta al Vice
Presidente.
In
casi
particolari, in deroga a tale principio, la rappresentanza del CdQ può
essere
conferita dal Consiglio Direttivo ad uno o più Consiglieri sia
congiuntamente
che disgiuntamente.
Partecipa
con
diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e, nei casi
previsti dal
punto 12 dell’articolo 6, il suo voto vale doppio.
La
sua carica
può essere revocata, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza
prevista per
eleggerlo di cui al punto 5 dell’articolo 6.
Vigila
sull'attività del tesoriere ed
autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza. Per le
operazioni
bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma
abbinata del
Presidente e di altro consigliere.
ARTICOLO
- 8
Vice
Presidente
E’
scelto tra
i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e, comunque,
non
oltre la consigliatura, è rieleggibile
La
sua carica
può essere revocata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza
prevista per
eleggerlo, di cui al punto 5 dell’articolo 6.
Collabora
con
il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza,
vacanza
e/o impedimento ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle
deleghe a lui
conferite dal Consiglio Direttivo.
Partecipa
con
diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in caso di
assenza del
Presidente, nei casi previsti dal punto 12 dell’articolo 6, il suo voto
vale
doppio.
Collabora
con
il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi comuni del
Comitato
nell'ambito delle deleghe a lui conferite dal Consiglio stesso.
ARTICOLO
- 9
Segretario
E’
scelto tra
i mèmbri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque
non oltre
la consigliatura; è rieleggibile.
La
sua carica
può essere revocata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista
per
eleggerlo, di cui al punto 5 dell’articolo 6.
Partecipa
con
diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Ha
il compito
di redigere i verbali dei lavori del consiglio Direttivo e
dell'Assemblea
generale e di conservare e aggiornare la documentazione e l’archivio
del CDQ.
Il
Segretario
provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO
- 10
Tesoriere
E’
scelto tra
i membri del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque non
oltre
la consigliatura, è rieleggibile.
La
sua carica
può essere revocata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista
per
eleggerlo, di cui al punto 5 dell’articolo 6.
Partecipa
con
diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Gestisce
e
cura la contabilità del Comitato di Quartiere, custodisce la cassa e
l'eventuale c/c bancario o postale, redige i bilanci preventivo e
consuntivo
che il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea Generale per
l’approvazione.
Ha la corresponsabilità
personale ed
illimitata insieme al Presidente ed agli altri mèmbri del Consiglio
Direttivo
della raccolta, della gestione e dell’utilizzo delle somme comunque
riscosse.
ARTICOLO
- 11
Gruppi
di Lavoro
In
ragione di
ogni distinta problematica che necessita di valutazione e soluzione è
prevista
la possibilità, da parte del Consiglio Direttivo, di nominare dei
gruppi di
lavoro dei quali possono far parte esperti e tecnici, anche esterni al
CdQ.
I
componenti dei
Gruppi di lavoro possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio
Direttivo.
I
componenti
dei Gruppi di lavoro, prestano la loro opera a titolo gratuito fatti
salvi
eventuali rimborsi per spese sostenute quando deliberate e/o ratificate
dal
Consiglio Direttivo per lo svolgimento dell’incarico.
ARTICOLO
- 12
Esercizio
Annuale
II
periodo di
esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
ARTICOLO
- 13
Patrimonio
e Finanziamento
Patrimonio
E’
costituito da: quote degli iscritti
(tesseramenti); contributi volontari; donazioni e liberalità;
In
caso di
scioglimento del CDQ Bagnoletto, gli eventuali beni patrimoniali
presenti
saranno destinati ad opere di pubblica utilità o di beneficenza per il
quartiere Bagnoletto.
Finanziamento
II
CDQ Bagnoletto
si finanzia attraverso:
·
le quote
di
tesseramento annuali versate dagli iscritti, i contributi volontari dei cittadini,
donazioni, lasciti ed
eventuali altre liberalità
·
contributi
dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni
pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati
nell’ambito dei fini statutari
·
contributi
dell’Unione europea e di organismi internazionali
·
proventi
derivanti
dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in
maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali
·
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento
·
altre
entrate
compatibili con le finalità sociali, purché provenienti da fonti lecite
E’
fatto
divieto di dividere tra gli iscritti le somme derivanti da tali
attività e/o,
raccolte.
Previa
delibera del Consiglio Direttivo è comunque previsto il diritto al
rimborso
delle spese sostenute dal
Presidente, od ogni altro iscritto, per
lo svolgimento
delle attività portate
avanti in nome e per conto del Comitato, su incarico o ratifica del
Consiglio
Direttivo.
Tutte
le somme
giacenti in cassa al momento della sottoscrizione del presente Statuto
entreranno a far parte del fondo cassa dell’esercizio in corso.
ARTICOLO
- 14
Scioglimento
II
CDQ rimane
in vita fino al raggiungimento di tutti gli scopi sociali.
Il
CDQ
può anche sciogliersi
a seguito di
una specifica delibera
dell'Assemblea
Generale, presa col
voto favorevole di almeno ¾
dei
componenti
iscritti, in prima convocazione o del ¾
dei
presenti, in seconda convocazione.
ARTICOLO
- 15
Transitorie
e Finali
Per
tutto
quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme
di legge
ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Per
tutto quello
che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si farà
riferimento
alle disposizioni del Codice Civile.
Il
presente
Statuto integra e sostituisce il precedente, redatto unitamente
all'Atto
Costitutivo del 16/12/2002, registrato presso l'Agenzia delle Entrate,
Ufficio
Roma 7, in data 08/01/2003 alla serie 3, numero 87.
Il
presente
Statuto può, ai fini di
adeguamento
a nuove
normative
statali,
regionali,
provinciali e comunali, essere modificato dal
Consiglio Direttivo,
mediante soppressione, integrazione o sostituzione degli articoli in
esso
contenuti, senza che tale adeguamento costituisca modifica dello stesso.
Le
deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto, devono
essere
approvate dall'Assemblea generale con il voto di almeno 2/3 (due terzi)
degli
iscritti in regola con i pagamenti, in prima convocazione o dei 2/3
(due terzi)
dei presenti in regola con i pagamenti, in seconda convocazione.
Controversie
Con
esclusione
di ogni altra Giurisdizione, tutte le eventuali controversie interne
saranno
sottoposte alla competenza dell’Assemblea.
Il
foro
competente è il Tribunale di Roma.
Votanti
aventi diritto
|
Favorevoli
|
Contrari
|
Astenuti
|
9
|
9
|
0
|
0
|
LETTO
APPROVATO SOTTOSCRITTO
Il
Presidente
Alessandro Ieva
Il
Segretario Marco Fagnani
Allegati:
1.
Mappa
topografica del quartiere
2.
Regolamento
elezioni del Consiglio Direttivo
Atti
necessari
allo svolgimento degli scopi
Verbale
del
Consiglio Direttivo che ha approvato il presente Statuto
Elenco
degli
iscritti
Modello
di domanda
di iscrizione
Regolamento
del tesseramento
Modello
di
delega per Assemblea